La gestazione per altri (GPA), comunemente nota anche come maternità surrogata, è una pratica di procreazione medicalmente assistita nella quale una donna accetta di portare avanti una gravidanza per conto di una persona o coppia committente, impegnandosi a consegnare il bambino dopo il parto ai genitori intenzionali e rinunciando ad ogni diritto su di esso.
Dal punto di vista biologico, si distinguono due forme principali:
- Surrogazione gestazionale: la gestante porta in grembo un embrione creato mediante fecondazione in vitro con ovociti e spermatozoi dei genitori intenzionali (o di donatori). Non esiste alcun legame genetico tra la gestante e il nascituro. Questa è oggi la forma più diffusa e tecnicamente più avanzata.
- Surrogazione tradizionale (o genetica): la gestante fornisce anche i propri ovociti, risultando dunque madre biologica del bambino. Questa modalità è progressivamente caduta in disuso per le evidenti complicazioni etiche e legali che comporta.
L’accordo di surrogazione può inoltre avere natura commerciale — con un compenso economico riconosciuto alla gestante oltre al rimborso delle spese — oppure altruistica, basata su principi solidaristici e limitata al solo rimborso delle spese mediche e di mantenimento.
Le indicazioni mediche classiche comprendono l’assenza congenita dell’utero (sindrome di Rokitansky), aborti ripetuti per cause immunologiche o malformazioni uterine, ripetuti fallimenti di precedenti trattamenti di PMA, e condizioni mediche che controindichino la gravidanza nella donna che desidera il figlio.
Il quadro normativo internazionale
Non esiste alcun quadro regolamentare internazionale unitario sulla GPA. Le legislazioni variano enormemente da paese a paese, e molti stati non disciplinano affatto la materia. Complessivamente, in 66 tra paesi e stati la GPA è regolamentata e permessa in varie forme.
Paesi dove è consentita la GPA commerciale e altruistica
Georgia è stata tra i primi paesi al mondo a disciplinare la maternità surrogata, fin dal 1992. La legislazione è molto favorevole ai genitori intenzionali, che vengono riconosciuti come genitori legali dalla nascita. L’accesso è riservato alle sole coppie eterosessuali sposate.
L’Ucraina è stata storicamente una delle mete più popolari per la GPA, grazie a leggi particolarmente liberali. Il Codice della Famiglia (art. 123, punto 2) stabilisce che, nei casi in cui un embrione generato da due coniugi venga trasferito a un’altra donna, i coniugi rimangono i genitori legali. La pratica è aperta alle sole coppie eterosessuali.
La Russia consente la GPA sia in forma commerciale che altruistica per coppie eterosessuali sposate e donne single, vietandola alle coppie omosessuali. Gli stranieri godono degli stessi diritti dei cittadini russi, e i genitori committenti ricevono il certificato di nascita entro tre giorni dal parto.
Gli Stati Uniti presentano un mosaico normativo estremamente frammentato. Non esiste una legge federale, e la regolamentazione è delegata ai singoli stati. In stati come California, Nevada, Connecticut e altri, sia la surrogazione gestazionale che quella tradizionale sono pienamente legali e i contratti sono giustiziabili. In altri stati (come il Michigan, l’unico a criminalizzare ancora la pratica) la surrogazione è vietata.
Il Kirghizistan ha regolato la GPA con la legge del 12 gennaio 2024, n. 14, che garantisce a ogni individuo, indipendentemente dallo stato civile o dalle indicazioni mediche, il diritto di diventare genitore tramite surrogazione.
Paesi dove è consentita solo la GPA altruistica
Canada ammette esclusivamente la surrogazione altruistica. Il processo è trasparente e giuridicamente solido, con protezione dei diritti di tutte le parti. La criticità principale sono i tempi di attesa per trovare una gestante, che possono essere molto lunghi. È reato pagare una gestante oltre il rimborso spese.
Il Regno Unito opera anch’esso sotto un modello altruistico. Una peculiarità fondamentale è che la legge britannica riconosce la gestante come madre legale fino a quando i genitori intenzionali non ottengono un ordine parentale dal tribunale dopo la nascita. Questo rende il processo complesso e richiede un’attenta assistenza legale.
La Grecia ha legalizzato la GPA altruistica nel 2002 e rappresenta un caso unico nell’UE per la completezza del suo quadro regolamentare. I genitori intenzionali devono ottenere un’autorizzazione giudiziale prima di procedere. Con la legge 4272/2014 si è esteso l’accesso anche a non residenti, rendendo la Grecia l’unico paese UE con un framework completo per facilitare e regolare la surrogazione. È prevista una solida protezione legale dei genitori intenzionali, ma vi sono requisiti specifici come l’età massima di 50 anni per le donne committenti.
Israele è stato nel 1996 il primo paese al mondo a implementare una forma di surrogazione controllata dallo stato (Embryo Carrying Agreements Law). Ogni singolo contratto deve essere approvato da un comitato statale. L’accesso è riservato ai cittadini israeliani che condividano la stessa religione, con numerose restrizioni che hanno spinto alcuni genitori intenzionali a rivolgersi all’estero.
L’India, un tempo meta mondiale del “turismo procreativo” commerciale, ha progressivamente ristretto le maglie normative. Con il Surrogacy (Regulation) Act del 2021, il paese ha bandito la surrogazione commerciale consentendo solo quella altruistica per coppie indiane sposate da almeno cinque anni.
Il Sudafrica ha una legislazione particolarmente avanzata: il Children’s Act del 2005 consente ai genitori intenzionali e alla gestante di far validare l’accordo di surrogazione dalla High Court prima ancora della fertilizzazione, garantendo il riconoscimento dei genitori legali fin dall’inizio del processo.
Nell’UE, altri paesi che ammettono forme di GPA altruistica o non regolamentata sono Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Ungheria, Bulgaria e Repubblica Ceca. In tutti questi casi, la Convenzione di Oviedo proibisce ogni forma di lucro sul corpo umano, limitando la pratica a forme solidali.
Paesi dove la GPA è vietata
Tra i paesi che vietano completamente la GPA figurano Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Svezia, Svizzera, Austria, Polonia e, ovviamente, l’Italia.
In Germania, l’Embryonenschutzgesetz punisce con la reclusione fino a tre anni chi effettua una fecondazione artificiale o trasferisce un embrione in una madre surrogata. Tuttavia, non sono puniti i genitori intenzionali né la gestante, ma solo il medico.
In Francia, l’art. 16-7 del Code Civil dal 1994 dichiara nullo qualunque accordo relativo alla surrogazione, sia commerciale che altruistico. Non sono puniti la gestante né i genitori, ma è sanzionato chi agisce come intermediario.
L’Italia e il “reato universale”
Il quadro normativo preesistente
In Italia, la surrogazione di maternità è vietata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40. L’art. 12, comma 6, punisce “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità” con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
Nel 2017, la Corte Costituzionale (sentenza n. 272/2017) ha rafforzato questa posizione dichiarando che “la pratica della surrogazione costituisce un’offesa intollerabile alla dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Nel 2019 le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato che il divieto di maternità surrogata costituisce un principio di ordine pubblico.
Nonostante il divieto interno, molte coppie italiane — nella grande maggioranza eterosessuali — si recavano in paesi dove la pratica è legale (Ucraina, Stati Uniti, Canada, Grecia). La giurisprudenza penale aveva storicamente negato la punibilità in virtù del fatto che la condotta tenuta all’estero non era qualificata come illecito nello stato di commissione.
La legge 169/2024: il reato universale
Il 16 ottobre 2024, il Senato italiano ha approvato in via definitiva la legge n. 169/2024, nota come “legge Varchi” dal nome della prima firmataria Carolina Varchi (Fratelli d’Italia).
La modifica aggiunge al comma 6 dell’art. 12 della legge 40/2004 la seguente dicitura: “Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla maternità surrogata, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”.
Le pene rimangono la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.
Perché “reato universale”?
La definizione di “reato universale” richiama l’articolo 7, n. 5 del codice penale italiano, che prevede una deroga al principio di territorialità per determinati reati punibili incondizionatamente dalla legge italiana anche se commessi all’estero. Si tratta di una categoria tradizionalmente riservata a crimini di eccezionale gravità come il genocidio, la tortura, la riduzione in schiavitù e la discriminazione razziale — delitti che ledono valori fondamentali condivisi dall’intera umanità.
Le motivazioni politiche e ideologiche
Il sostegno alla legge da parte del governo Meloni si radica in una visione specifica:
- Tutela della dignità femminile: Giorgia Meloni ha definito la norma “una regola di buon senso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini”.
- Difesa della famiglia tradizionale: la legge si inserisce in un contesto politico di forte promozione dei valori familiari tradizionali, coerente con la campagna elettorale del 2022 incentrata su nazionalismo e valori cristiani.
- Contrasto al “turismo procreativo”: l’obiettivo dichiarato è arginare il fenomeno delle coppie italiane che aggirano il divieto nazionale recandosi all’estero.
Le criticità giuridiche
La dottrina penalistica ha sollevato numerose obiezioni:
- Principio della doppia incriminazione: secondo la dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza, per punire in Italia un reato commesso all’estero dal cittadino è necessario che il fatto costituisca reato anche nello stato estero. Se la GPA è lecita nel paese dove viene praticata, la punibilità è problematica.
- Problemi probatori: la raccolta delle prove per reati commessi all’estero è estremamente complessa. La Direttiva 2014/41/UE prevede la cooperazione giudiziaria, ma il paese di esecuzione può rifiutarsi di collaborare se il reato non è previsto nel proprio ordinamento.
- Impatto discriminatorio sulle coppie omosessuali: sebbene solo il 10% delle coppie italiane che storicamente ricorrevano alla GPA fossero coppie same-sex, la legge colpisce in modo sproporzionato queste ultime. Una coppia eterosessuale che si reca all’estero e torna con un bambino è molto più difficilmente individuabile rispetto a una coppia omosessuale nella stessa situazione
Il dibattito etico
La GPA rappresenta uno dei terreni di confronto etico più complessi della bioetica contemporanea. Le posizioni si articolano lungo uno spettro che va dall’abolizionismo alla regolamentazione liberale.
Argomenti contrari
- Mercificazione del corpo femminile: la surrogazione, specialmente nella forma commerciale, trasforma la capacità riproduttiva della donna in una merce negoziabile. L’Institute for Family Studies ha evidenziato come l’industria tenda a sfruttare donne a basso reddito che vi ricorrono per necessità economiche.
- Sfruttamento delle donne vulnerabili: nei paesi a basso reddito, la GPA commerciale ha storicamente creato dinamiche di sfruttamento. L’India ne è un esempio emblematico, avendo poi reagito con un divieto totale della surrogazione commerciale.
- Vendita di bambini: alcuni autori, come il prof. David Smolin, argomentano che la maggior parte degli accordi di surrogazione, così come attualmente praticati, costituiscono “vendita di minori” ai sensi del diritto internazionale.
- Microchimerismo: la ricerca scientifica ha evidenziato come lo scambio cellulare materno-fetale (microchimerismo) durante la gestazione possa influenzare la salute futura sia della gestante che del bambino, problematizzando l’idea che la gestante sia un semplice “contenitore”.
Argomenti favorevoli
- Autonomia riproduttiva: le femministe favorevoli alla GPA invocano il principio “il mio corpo, la mia scelta”. Se una donna adulta decide consapevolmente di portare avanti una gravidanza per altri, criminalizzare questa scelta significa negare la sua autonomia.
- Diritto alla genitorialità: per donne con sindrome di Rokitansky, sopravvissute al cancro, o con gravi patologie uterine, la surrogazione rappresenta l’unica possibilità di avere un figlio geneticamente proprio.
- Regolamentazione vs. proibizione: la posizione riformista, sostenuta da numerosi studi accademici, argomenta che la regolamentazione — non il divieto — è lo strumento più efficace per proteggere i diritti di tutte le parti. L’ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) ha concluso che la surrogazione non commerciale è un metodo accettabile di riproduzione assistita per indicazioni specifiche.
Prospettive future
L’Italia si colloca oggi all’estremo più restrittivo dello spettro normativo internazionale. A livello europeo, la Conferenza dell’Aja sul diritto internazionale privato sta lavorando a un progetto di convenzione che potrebbe fornire un quadro minimo di riferimento per il riconoscimento degli status di filiazione derivanti dalla GPA. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sviluppato una giurisprudenza che tutela il diritto all’identità e al riconoscimento dei legami familiari dei bambini nati da surrogazione, anche quando la pratica è vietata nello stato di origine dei genitori.
La tensione tra il diritto dei singoli stati di vietare la pratica e l’esigenza di tutelare i diritti dei minori nati da GPA resta uno dei nodi irrisolti del diritto internazionale contemporaneo. Come ha affermato la Cassazione italiana stessa, “anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale”.
Il dibattito resta profondamente aperto, e la legge italiana del 2024 — con le sue ambiguità applicative e le sfide costituzionali che porta con sé — ne rappresenta l’ultimo, controverso capitolo.











